Opere d'arte per l'abbellimento degli edifici pubblici
L'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2, e s.m., introduce l'obbligo della acquisizione di opere d'arte qualora la Provincia, o altro Ente pubblico con contributi provinciali, provveda alla realizzazione di un nuovo edificio pubblico comportante una spesa superiore ai 1 milione di Euro o ad una ristrutturazione di un edificio comportante una spesa superiore ai 2 milioni di Euro.
La scelta dell'opera d'arte da realizzare o da acquistare è demandata ad una Commissione nominata, di volta in volta, dall'ente che provvede alla realizzazione dei lavori, la cui composizione viene genericamente prevista nel comma 5 del sopraccitato art. 20, come da ultimo sostituito dall’art. 38 della L.P. 17.2.2003, n. 1:
- un rappresentante dell’ente che realizza l’opera;
- il progettista dell’opera edile;
- un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un esperto designato dal dirigente del dipartimento beni e attività culturali.
La composizione della Commissione viene dettagliatamente disciplinata all'art. 5 del regolamento di attuazione dell'art 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m., emanato con D.P.G.P. 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg., e s.m..
1. Nella composizione della commissione il rappresentante dell’ente che realizza l’opera assume la presidenza della stessa e si identifica nel sindaco o suo delegato per le opere realizzate dai comuni e nel legale rappresentante o suo delegato in caso di opere realizzate da altri enti.
2. Ai fini della nomina dell’esperto in rappresentanza delle associazioni artistiche, l’ente individua tale esperto attingendo dalle terne di nominativi segnalate, su richiesta della Soprintendenza per i beni architettonici della Provincia, all’inizio di ogni legislatura da una o più delle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale. Nel caso in cui non pervenga alcuna segnalazione entro trenta giorni dalla richiesta della Soprintendenza e fino a quando non perverranno le segnalazioni delle terne da parte di una o più delle associazioni degli artisti, alla designazione dell’esperto previsto dall’art. 20, comma, 5, lettera c), della legge provinciale n.2 del 1983, provvede il dirigente del Dipartimento della Provincia competente in materia di beni e attività culturali.
La Commissione redige ed emana il bando di concorso per la scelta dell'opera da realizzare. Inoltre individua l'opera vincitrice e redige motivata relazione della scelta effettuata. Infine accerta la conformità dell'opera realizzata o acquistata.
Il comma 5 bis dell’art.20 prevede che una somma non superiore al 20 per cento dell’importo previsto dal progetto per l’abbellimento degli edifici ai sensi dei commi 2 e 3 può essere destinata alla corresponsione di premi a favore degli artisti giudicati meritevoli dalla commissione prevista dal comma 5 e per gli importi da essa definiti, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione dell’opera da realizzare.
La segreteria delle commissioni provinciali sono assicurate dal Servizio Beni Culturali.
Al fine di valorizzare al massimo il sodalizio tra arti e architettura l’articolo 68 della L.P. 29 dicembre 2006, n.11 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento”, ha introdotto il comma 5 ter nell’art. 20 della L.P. 2/83, che prevede che l’individuazione dell’artista incaricato dell’abbellimento del nuovo edificio pubblico avvenga congiuntamente alla nomina del progettista dell’opera pubblica. L’artista incaricato collabora con il progettista per l’individuazione dell’opera d’arte da realizzare nell’ambito del progetto. Le modalità e i criteri di individuazione degli artisti sono stati stabiliti, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2825 di data 14 dicembre 2007.
Si riporta sotto la circolare esplicativa delle nuove disposizioni del comma 5 ter dell’art. 20 della L.P. 2/83.