Odonomastica
Il termine odonomastica indica il complesso delle denominazioni stradali (aree di circolazione come vie, strade e piazze) di un centro abitato
Il termine odonomastica indica il complesso dei nomi delle aree di circolazione di un centro abitato.
I dati raccolti nel corso delle inchieste geografiche condotte per il Dizionario Toponomastico Trentino (DTT) costituiscono per legge lo strumento per la corretta denominazione di vie, strade e piazze dei comuni del Trentino e per predisporre il corredo toponomastico della cartografia provinciale.
La normativa nazionale di riferimento è costituita da una serie di leggi e decreti (R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158.pdf 5,82 kB; Legge 23 giugno 1927 n. 1188.pdf 5,52 kB; Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.pdf 59,34 kB; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.pdf 94,09 kB), ai quali si affiancano le circolari del Ministero dell’Interno e dell’ISTAT. Una raccolta delle vigenti disposizioni in materia anagrafica è contenuta nelle “Istruzioni per l’ordinamento ecografico” allegate al volume ISTAT Anagrafe della popolazione - metodi e norme, Serie B - n. 29, ed. 1992.
In base a tale normativa ogni area di circolazione – cioè ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità – deve avere una propria distinta denominazione. La competenza in materia di nuove intitolazioni stradali, o di modifica di quelle esistenti, è dei comuni, i quali vi provvedono con deliberazione della Giunta, a meno che lo statuto comunale non attribuisca tale prerogativa al Consiglio.
La Provincia autonoma di Trento, cui lo Statuto di autonomia attribuisce competenza primaria nel settore della toponomastica, ha disciplinato la materia con la Legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 e s.m. In base all’art. 8 le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette all’approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per la toponomastica (dal 1998 l’approvazione è delegata al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di toponomastica – ora Soprintendenza per i beni culturali – che vi provvede con propria determinazione).
Con deliberazione n. 10517 del 30 luglio 1993.pdf 22,51 kB la Giunta provinciale ha approvato i “criteri per la scelta, la trascrizione e l’utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali” e ha determinato “la documentazione necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica”.
Tra i criteri si segnalano i seguenti:
- nei centri urbani con toponomastica consolidata da un lungo utilizzo “non possono essere proposte sostituzioni, se non per recuperare denominazioni autenticamente popolari o denominazioni antiche che rievocano modi di vita storici, attività passate e documentate in loco, oggetti del patrimonio edilizio di cui valga la pena tramandare memoria”;
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per le aree di nuova edificazione o non edificate, “le categorie e le fonti toponomastiche da tenere presenti nella scelta della nuova toponomastica sono, in generale, le seguenti, in ordine di preferenza”:
- toponimi popolari ancora noti e vivi presso la gente del luogo e documentati dalle ricerche del D.T.T.;
- toponimi usati dalla Carta topografica generale provinciale, mappe catastali e Libro fondiario;
- toponimi celebrativi di eminenti figure storiche locali;
- toponimi di richiamo geografico, in reticoli stradali coerenti;
- toponimi rispecchianti l’utilizzo edilizio prevalente della località.
Le denominazioni stradali per le quali è stata richiesta l’approvazione risultano essere, al giugno 2015, oltre 4.700.